Art. 24 (Trattato)
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[1]Le parti contraenti procureranno di facilitare, per quanto sia possibile, la spedizione di merci sulle strade ferrate situate nel loro territorio, colla formazione di congiunzioni immediate a guide di ferro, fra le linee che mettono capo nello stesso luogo, ed anche col trapasso dei mezzi di trasporto da una linea all'altra.
[2]Nei punti di confine, dove gia' esistono congiunzioni immediate a guide di ferro, e dove succede il trapasso dei mezzi di trasporto, le parti contraenti esenteranno dalla dichiarazione, dallo scarico e dalla visita di confine, come pure dal suggellamento dei colli, le merci che entrano in vagoni idonei alla suggellazione, nel modo prescritto dai regolamenti, e vengono negli stessi vagoni spedite ad un luogo dell'interno in cui si trova un ufficio daziario o di imposte, autorizzato al relativo trattamento, sempreche' le dette merci sieno notificate per l'entrata colla consegna delle polizze (liste) di carico e delle lettere di porto.
[3]Le merci, che senza essere scaricate transitano, per il territorio di una delle parti contraenti, da o verso il territorio dell'altra, nei vagoni delle strade ferrate atti ad essere suggellati giusta i regolamenti, saranno esentate dalla dichiarazione, dallo scarico, dalla revisione e dal suggellamento dei colli, tanto nell'interno, che ai confini, sempreche' dette merci sieno notificate pel transito colla consegna delle polizze (liste) di carico e delle lettere di porto.
[4]L'attivazione delle predette disposizioni e' pero' vincolata alla condizione che le rispettive Amministrazioni delle strade ferrate sieno tenute responsabili dell'arrivo in tempo utile dei vagoni col suggello intatto all'ufficio di esaurimento nell'interno, od all'ufficio di uscita.
[5]In quanto da una delle parti contraenti sieno state concertate con un terzo Stato, riguardo al disbrigo delle operazioni doganali, facilitazioni maggiori di quelle suespresse, tali facilitazioni saranno da applicarsi anche al commercio coll'altra parte, sotto condizione di reciprocita'.
Testo in vigore dal 1 agosto 1867 al 9 maggio 2025
