Art. 16 (Trattato)
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[1]I sudditi dell'uno degli Stati contraenti godranno nei territori dell'altro della medesima protezione di cui godono i nazionali riguardo al diritto di proprieta' sui marchi di fabbrica e di commercio.
[2]Il Governo di Sua Maesta' il Re d'Italia promette di presentare al Parlamento e procurera' di far sancire entro un anno una legge sui marchi ed altri segni distintivi, informata ai principii della legge 12 marzo 1855 e da applicarsi a tutto il regno d'Italia.
[3]I sudditi austriaci pero' non potranno invocare in Italia il diritto esclusivo di proprieta' di un marchio, se non dopo avere depositato due esemplari del medesimo presso l'uffizio incaricato delle privative, dipendente dal regio Ministero di agricoltura, industria e commercio in Firenze.
[4]Parimente i sudditi italiani non potranno invocare il diritto esclusivo di proprieta' di marchi, se non dopo averne depositato due esemplari presso la Camera di commercio di Vienna.
Testo in vigore dal 1 agosto 1867 al 9 maggio 2025
