Art. 15 (Trattato)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 agosto 1867 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Nessun diritto di scalo e di trasbordo potra' essere prelevato nei territori rispettivi dei due Stati; e, salve le prescrizioni di navigazione e di polizia sanitaria, e quelle necessarie ad assicurare la percezione delle imposte, nessun conduttore di merci potra' essere costretto a soffermarsi, a scaricare o ricaricare in un luogo determinato.
Testo in vigore dal 1 agosto 1867 al 9 maggio 2025
