Art. 14 (Trattato)
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[1]Le parti contraenti si obbligano di cooperare con mezzi convenienti, per impedire e punire il contrabbando verso o dai loro territori, di accordare a questo scopo la legale assistenza agli impiegati di sorveglianza dell'altro Stato e di far loro avere col mezzo degli impiegati di finanza e di polizia, nonche' delle autorita' locali, tutti i necessari ragguagli ed aiuti.
[2]In base a queste stipulazioni generali, e' stato conchiuso l'annesso Cartello doganale.
[3]Per le acque di confine, e per quei tratti di confine dove i territori delle parti contraenti toccano insieme Stati esteri, saranno stipulate le misure necessarie per la reciproca assistenza nel servizio di sorveglianza.
Testo in vigore dal 1 agosto 1867 al 9 maggio 2025
