Art. 12 (Trattato)
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[1]Le imposte interne che nell'uno degli Stati contraenti, sia per conto dello Stato, che di comuni o corporazioni, gravitano sulla produzione, sulla preparazione e sul consumo di un oggetto, non potranno, sotto qualsiasi pretesto, colpire i prodotti dell'altra parte in misura superiore od in modo piu' oneroso che i prodotti similari del proprio paese.
[2]Se una delle alte parti contraenti giudica necessario di stabilire un nuovo diritto di accise o di consumo, od un supplemento di diritto sopra un articolo di produzione o di fabbricazione nazionale contemplato nelle tariffe annesse al presente Trattato, l'articolo similare estero potra' essere immediatamente colpito all'importazione da un diritto eguale.
Testo in vigore dal 1 agosto 1867 al 9 maggio 2025
