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Ogni facolta' di deposito e qualunque premio e rimborso di diritto che fosse accordato, nel territorio di una delle due Parti contraenti, all'importazione od all'esportazione di qualsiasi oggetto, saranno egualmente accordati agli oggetti della natura stessa prodotti dal suolo o dalla industria dell'altra Parte contraente, ed alle importazioni ed esportazioni dei prodotti medesimi.
Testo in vigore dal 6 gennaio 1869 al 9 maggio 2025
