Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1869
Confronto con la versione in vigore dal 6 gennaio 1869 al 9 maggio 2025. 306 parole tolte, 12 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: I cittadini di ognuno dei due Stati contraenti potranno esportare dal territorio dell'altro gli oggetti, derrate e mercanzie provenienti dal suolo e dall'industria del paese, senza domandarne facolta' ad alcuna Autorita' locale e senza pagare dazi o diritti maggiori di quelli pagati per l'esportazione dei medesimi oggetti verso il paese straniero piu' favorito a questo riguardo, e con bastimenti di bandiera nazionale.
tolto: Parimente potranno introdurre qualunque oggetto, derrata o mercanzia proveniente dal suolo e dall'industria dell'altro Stato, senza pagare dazi o diritti maggiori di quelli imposti sopra le merci simili provenienti dallo Stato piu' favorito e sotto bandiera nazionale.
tolto: La stessa liberta' sara' accordata per il transito.
tolto: Il pagamento dei dazi doganali d'entrata alla frontiera del Regno di Tunisi affranchera' la merce da qualunque tassa interna di commercio. Eguale esenzione sara' accordata alle merci destinate all'esportazione. Il Governo di S. A. S. il Bey si obbliga a non accrescere, rispetto all'Italia, gli attuali diritti doganali d'importazione e diritti marittimi, senza essersi inteso a questo riguardo col Governo italiano, come pure promette di non assoggettare a proibizioni o monopolii di sorta la esportazione, importazione ed il commercio di merci ed oggetti di qualsiasi specie, eccettuate soltanto le armi e le munizioni da guerra, e salvo le privative della zecca, del sale e del tabacco. Il Governo italiano si obbliga dal canto suo a non colpire di proibizione l'entrata e l'uscita dall'Italia di qualsiasi merce, salvo il disposto delle Leggi e Regolamenti ora esistenti.
tolto: S. A. S. il Bey di Tunisi si riserba pero' la facolta' di vietare, in caso di necessita' e per misura generale di pubblico interesse, l'esportazione dai suoi Stati del grano, dell'orzo e degli altri cereali, ma in questo caso dovra', per quanto concerne il commercio italiano, prevenirne l'Agente o Console generale di S. M. tre mesi prima che tale misura vada in vigore.aggiunto: Trattato-art. 9 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1868-12-30;4768~art9 · fonte del testo
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