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[1]I ricorsi principali ed incidentali, le memorie e gli atti dei procedimenti in sede giurisdizionale avanti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, comprese le relative decisioni ed i provvedimenti di qualsivoglia natura, debbono essere scritti su carta bollata da lire due.
[2]I referti delle notificazioni da chiunque eseguiti debbono essere scritti su carta bollata da lire due tanto per gli originali che per le copie.
[3]Per gli analoghi procedimenti avanti la Giunta provinciale amministrativa ed il Consiglio di prefettura, nonche' per i referti delle notificazioni da chiunque eseguite, e' prescritta la carta bollata di lire una.
[4]Gli atti e documenti che si producono avanti i predetti collegi, quando non siano per loro natura soggetti fino dall'origine, a diversa tassa di bollo, debbono essere bollati, prima della produzione, col pagamento della tassa di centesimi cinquanta per ogni foglio nei procedimenti avanti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, e di centesimi venticinque nei procedimenti avanti la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio di prefettura.3
[5]Resta ferma l'esenzione di cui all'art. 22, n. 5, della legge sul bollo testo unico, approvato con R. decreto 4 luglio 1897, n. 414, per gli atti e documenti, che devono servire di corredo e giustificazione dei conti ivi indicati, ed ogni altra esenzione che risulti dal predetto testo unico e da leggi speciali.
[6]Spettera' alla Corte dei conti il decidere quali altri documenti o scritti siano attinenti al giudizio del conto e debbano andare esenti da tassa.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 12 ottobre 1915, n. 1510
3Il Decreto Luogotenenziale 12 ottobre 1915, n. 1510 ha disposto (con l'art. 10, comma 4 dell'Allegato C) che "Per gli atti e documenti che si producono avanti i predetti Collegi, quando non siano per loro natura soggetti sino dall'origine a diversa tassa di bollo, rimane fermo il disposto dell'art. 17, terz'ultimo comma, della legge 13 luglio 1911, n. 720, salvo l'aumento portato dall'art. 1 del presente decreto".
Testo in vigore dal 1 novembre 1915 al 16 dicembre 2009
