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[1]I ricorsi principali ed incidentali, le memorie e gli atti dei procedimenti in sede giurisdizionale avanti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, comprese le relative decisioni ed i provvedimenti di qualsivoglia natura, debbono essere scritti su carta bollata da lire due.
[2]I referti delle notificazioni da chiunque eseguiti debbono essere scritti su carta bollata da lire due tanto per gli originali che per le copie.
[3]Per gli analoghi procedimenti avanti la Giunta provinciale amministrativa ed il Consiglio di prefettura, nonche' per i referti delle notificazioni da chiunque eseguite, e' prescritta la carta bollata di lire una.
[4]Gli atti e documenti che si producono avanti i predetti collegi, quando non siano per loro natura soggetti fino dall'origine, a diversa tassa di bollo, debbono essere bollati, prima della produzione, col pagamento della tassa di centesimi cinquanta per ogni foglio nei procedimenti avanti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, e di centesimi venticinque nei procedimenti avanti la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio di prefettura.
[5]Resta ferma l'esenzione di cui all'art. 22, n. 5, della legge sul bollo testo unico, approvato con R. decreto 4 luglio 1897, n. 414, per gli atti e documenti, che devono servire di corredo e giustificazione dei conti ivi indicati, ed ogni altra esenzione che risulti dal predetto testo unico e da leggi speciali.
[6]Spettera' alla Corte dei conti il decidere quali altri documenti o scritti siano attinenti al giudizio del conto e debbano andare esenti da tassa.
Testo in vigore dal 29 luglio 1911 al 1 novembre 1915
