Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1911 al 16 dicembre 2009. 161 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Un esemplare delle memorie e note aggiunte, compilate a svolgimento delle comparse conclusionali o della discussione, va soggetto al bollo di lire due, oltre i decimi, se trattasi di giudizio avanti le preture, e di lire tre, oltre i decimi, avanti i tribunali e le Corti, da applicarsi soltanto sul primo foglio con le norme che saranno stabilite dalle disposizioni per l'attuazione della presente legge.
tolto: L'inosservanza di questa disposizione dara' luogo all'applicazione della penalita' comminata dall'art. 56, n. 1 della legge sul bollo, testo unico approvato con R. decreto 4 luglio 1897, n. 414, a carico degli avvocati n procuratori e del cancelliere,
tolto: Gli altri esemplari delle memorie e note aggiunte sono esenti dalla tassa di bollo, salvo il caso d'uso ai sensi dell'art. 2 del predetto testo unico, ma devono essere distribuiti ai magistrati giudicanti e del pubblico ministero per mezzo del cancelliere, cui spetta di accertare la esibizione delle memorie o note aggiunte ai fascicoli degli atti di causa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1911-07-13;720~art16 · fonte del testo
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