Art. 7 (Allegato 1)
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Qualunque questione potesse insorgere nell'eseguimento della presente Convenzione, sara' deferita ai tribunali salvo per quanto riguarda l'applicazione della Convenzione 15 ottobre 1883 di sopra accennata, l'osservanza del disposto dell'art. 13 della Convenzione stessa.
Testo in vigore dal 28 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
