Art. 1 (Allegato 2)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1909
Confronto con la versione in vigore dal 28 luglio 1909 al 16 dicembre 2009. 311 parole tolte, 23 parole aggiunte in 11 capoversi.
Allegato tolto: n. 2.
tolto: Convenzione per il riscatto della ferrovia Camposampiero-Montebelluna.
tolto: Si premette che con R. decreto 29 giugno 1884, n. 2520, la ferrovia Camposampiero-Montebelluna fu concessa per 90 anni col sussidio chilometrico diL. 1000 per 35 anni alla provincia di Padova;
tolto: che la provincia di Padova cede' alla Societa' veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane la linea stessa con altra sovvenzione annua chilometrica di 1000 lire a suo carico e di L. 500 a carico del comune di Padova, da corrispondersi per 35 anni ed anche in caso di riscatto da parte del Governo;
tolto: che volendosi dal Governo comprendere nella rete di Stato tale linea furono avviate trattative per un riscatto convenzionale;
tolto: che il Consiglio provinciale di Padova, con deliberazione 18 dicembre 1908, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in adunanza del 22 gennaio 1909, diede espresso assenso all'immediato riscatto della linea da parte del Governo, alle condizioni che sarebbero stabilite dal Governo stesso direttamente con la Societa' Veneta, continuando a corrispondere, anche dopo il riscatto ed a tutto il 26 luglio 1921, la propria sovvenzione;
tolto: che il Consiglio comunale di Padova, con deliberazione 12 dicembre 1908, ha confermato l'obbligo suo di continuare a corrispondere la propria quota di sovvenzione posteriormente al riscatto sino a tutto il 26 luglio 1921;
tolto: che le trattative con la Societa' Veneta hanno portato ad accordo sul riscatto dal 1° febbraio 1909 e sulla indennita' di 2,075,000 lire oltre la continuazione dei sussidi governativi, provinciali e comunali sino alla loro scadenza.
tolto: Tutto cio' premesso e ritenuto, si conviene quanto segue:
tolto: Art. 1.
tolto: Il Governo riscatta con decorrenza dal 1° febbraio 1909 la linea Camposampiero-Montebelluna, restando di pieno diritto risoluta la concessione accordata con R. decreto 29 giugno 1884, n. 2520, alla provincia di Padova e da questa ceduta alla Societa' veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane. aggiunto: 2-art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1909-07-11;488~allegato-2-art1 · fonte del testo
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