Art. 5 (Allegato 1)
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Il pagamento alla Societa' della somma capitale di L. 524,714.45 di cui al precedente art. 2 avra' luogo in una sola volta dopo che sia stata approvata con legge la presente Convenzione. Nel caso che a questa epoca non fosse ancora definita la questione dei lavori da porre a carico della Societa' sul prezzo di riscatto, sara' trattenuto l'ammontare di essi preteso dal Governo, salvo invertire a cura di questo la differenza controversa in rendita consolidata 3.75 per cento da depositarsi alla Cassa depositi e prestiti.
Testo in vigore dal 28 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
