Art. 6-bis — Provvedimenti a favore dei medici militari e della Polizia di Stato
Al fine di fronteggiare le esigenze connesse alla missione in atto in Albania, ai medici militari e della Polizia di Stato si applica l'articolo 2 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296.
Testo vigente dal 24 giugno 1997
