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[1]Il parere degli ispettori generali del Genio civile ai quali sia conferita con decreto del Ministro per i lavori pubblici specifica competenza per territorio o per materia e' richiesto:

  • a)sui progetti esecutivi di opere pubbliche da eseguirsi a cura dello Stato, sia a totale suo carico, sia col suo concorso, d'importo compreso fra L. 500.000 e L. 1.000.000, quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica, o a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero d'importo compreso fra L. 300.000 e L. 500.000 quando all'esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;
  • b)sulle domande di concessione di sussidi o concorsi da corrispondere a termini di legge sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per opere delle Provincie, dei Comuni e dei Consorzi d'importo compreso fra L. 500.000 e L. 1.000.000;
  • c)sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo, per maggiori compensi o per esonero di penalita' contrattuali, quando cio' che si promette, si abbandona o si paga sia determinato o determinabile in somma non eccedente le L. 100.000;
  • d)sulla concessione di proroghe dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori;
  • e)sull'approvazione dei verbali di nuovi prezzi;
  • f)sull'esame delle contestazioni con le imprese circa gli ordini dell'ingegnere capo dati in corso d'opera;
  • g)sulle concessioni di piccole derivazioni di acque pubbliche quando non vi siano domande concorrenti, ne' opposizioni, e sulle domande per proroghe non superiori ad un anno dei termini stabiliti nei disciplinari relativi a tali concessioni.

[2]Spetta pure agli stessi ispettori generali di fare proposte al Ministero per la risoluzione dei contratti d'appalto o per la rescissione dei medesimi, e l'eventuale esecuzione di ufficio dei lavori appaltati, in caso di grave negligenza o irregolarita' da parte degli assuntori.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1942 al 11 luglio 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1460~art19 · fonte del testo

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