Il parere dei direttori di servizio tecnico, ciascuno nell'ambito della propria competenza, e' richiesto:

  • a)sui progetti di lavori e forniture di importo fino a lire 100 milioni, quando si intenda provvedere alla esecuzione per asta pubblica, licitazione privata o appalto-concorso; ovvero fino a lire 15 milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia;
  • b)sulle variazioni ed aggiunte a progetti gia' approvati dai direttori di servizio stessi, salva la competenza del Comitato nel caso previsto dalla lettera c) del precedente articolo 17;
  • c)sulla concessione di proroghe dei termini contrattuali per la ultimazione dei lavori, superiori ai giorni trenta, sempreche' si tratti di appalti formali retti dalla sede centrale;
  • d)sui verbali di nuovi prezzi, sempre nel caso della precedente lettera c);
  • e)sulle contestazioni con le Imprese circa gli ordini dell'ingegnere capo compartimento dati in corso di opera;
  • f)sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisioni di prezzi contrattuali effettuate in corso d'opera o a lavori ultimati, quando l'importo totale della revisione non superi le lire 5 milioni, nonche' sulle proposte di concessione di acconti sui compensi stessi, per qualsiasi importo;
  • g)sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero da penalita' contrattuali, quando cio' che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi, sia determinato o determinabile in somma non eccedente le lire 5 milioni.

Testo vigente dal 7 marzo 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-02-07;59~art19 · fonte del testo

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