I limiti di importo previsti dal primo comma dell'articolo 14, lettera d), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, sono elevati rispettivamente a 3.000 e 1.500 milioni di lire. I limiti di importo previsti dal primo comma dell'articolo 17, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, sono elevati rispettivamente a 500 e 3.000 milioni di lire e a 500 e 1.500 milioni di lire. Per i progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture fino all'importo di 500 milioni di lire si applicano le disposizioni dell'articolo 16 del decreto-legge 15 marzo 1965, n: 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431. Il primo comma dell'articolo 16 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e' sostituito dal seguente: "I capi dei compartimenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade sono autorizzati ad approvare, previo parere di un comitato tecnico-amministrativo, costituito dal competente dirigente superiore tecnico di zona o da un suo delegato di pari qualifica, che lo presiede, dal capo dell'ufficio tecnico del provveditorato per le opere pubbliche o da un suo delegato o da un funzionario tecnico del Ministero dei lavori pubblici appositamente designato, e dall'avvocato distrettuale dello Stato o da un suo delegato, i progetti di massima ed esecutivi di lavori e di forniture e le relative variazioni o aggiunte, fino all'importo di lire 500.000.000, qualunque sia il modo con il quale si intende procedere agli appalti".

Testo vigente dal 14 gennaio 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-01-03;1~art33 · fonte del testo

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