Ordinamento penitenziario

Art. 33 — Isolamento

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 agosto 1975 al 10 novembre 2018. Leggi il testo vigente →

Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo e' ammesso:

  • 1)quando e' prescritto per ragioni sanitarie;
  • 2)durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attivita' in comune;
  • 3)per gli imputati durante l'istruttoria e per gli arrestati nel procedimento di prevenzione, se e fino a quando cio' sia ritenuto necessario dall'autorita' giudiziaria.

Testo in vigore dal 9 agosto 1975 al 10 novembre 2018

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 31/2026

    Questione inammissibile
    17 marzo 2026

    Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 15, 27, terzo comma, e 32 Cost., dal Tribunale di Firenze, prima sez. pen., in composizione monocratica, degli artt. 33, comma 1, lett. b), e 39, primo comma, n. 5), della legge n. 354 del 1975, che regolano l’isolamento disciplinare del detenuto, nonché, in via subordinata, in riferimento all’art. 15 Cost., del successivo art. 40, che prevede la sua deliberazione da parte del consiglio di disciplina, anziché dell’autorità giudiziaria. Il rimettente, chiamato a giudicare dell’imputazione di danneggiamento ascritta a un detenuto per aver dato fuoco alle suppellettili di cella mentre vi si trovava in isolamento disciplinare, non deve fare applicazione delle disposizioni censurate né la motivazione sulla rilevanza – per cui all’illegittimità costituzionale delle norme relative alla citata sanzione disciplinare potrebbe conseguire la scriminante della legittima difesa, quantomeno putativa, della condotta contestata ovvero l’esimente della particolare tenuità del fatto – supera il vaglio di non implausibilità. È, infatti, lo stesso ordinamento penitenziario ad attribuire al detenuto precisi rimedi giuridici per contestare sia la sanzione disciplinare sia la legittimità costituzionale delle norme sulle quali si fonda. (Precedenti: S. 21/2026; S. 10/2026).

    Art. 3 cost. · Art. 15 cost. · Art. 27 cost. · Art. 32 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art33 · fonte del testo

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