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[1]Salvo quanto e' stabilito dagli articoli 78, 79 e 80 del Codice di procedura penale e salvo le disposizioni relative alla polizia delle udienze, gli avvocati e i procuratori nell'esercizio del loro ministero sono sottoposti esclusivamente al potere disciplinare dei Consigli dell'ordine.
[2]Gli avvocati e i procuratori sono anche sottoposti al potere disciplinare dei Consigli negli altri casi previsti dalla presente legge.
[3]Il potere disciplinare puo' essere esercitato tanto sul ricorso delle autorita' o degli interessati, quanto di ufficio.
Testo in vigore dal 25 marzo 1926 al 16 dicembre 2010
