Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 febbraio 1930 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]L'esame di concorso, di carattere prevalentemente pratico, sara' scritto ed orale.

[2]Le prove scritte saranno due, l'una per il diritto civile, commerciale e amministrativo, l'altra per la procedura civile e penale. La prova orale comprendera' diritto civile, commerciale, penale, amministrativo, finanziario, procedura civile e procedura penale.

[3]La Commissione esaminatrice sara' nominata dal Ministro della giustizia e si comporra' di cinque membri: un consigliere di Corte di appello, che ne sara' il presidente, un professore di ruolo di materie giuridiche in una delle Universita' del Legno e tre procuratori, designati nel proprio seno dal Consiglio dell'ordine dei procuratori del capoluogo del distretto della Corte.4

[4]Conservano la carica di membri della Commissione esaminatrice i procuratori di cui al precedente comma, i quali, dopo la nomina, abbiano cessato di appartenere alla Commissione Reale dei procuratori che li designo'; ma e' in facolta' del Ministro per la giustizia di sostituirli con altri procuratori di sua libera scelta.

[5]Le modalita' dell'esame saranno stabilite nel regolamento. 1

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il Regio D.L. 12 maggio 1927, n. 753, convertito senza modificazioni dalla L. 29 novembre 1928, n. 2685, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il tema unico per ciascuna delle prove scritte che sono indicate nell'art. 22 della legge 25 marzo 1926, n. 453, verra' dal Ministero trasmesso ai primi presidenti delle Corti di appello".

Regio D.L. 30 dicembre 1929, n. 2257

4

Il Regio D.L. 30 dicembre 1929, n. 2257 ha disposto (con l'articolo unico, commi 1 e 2) che "La Commissione per gli esami di procuratore legale, di cui agli articoli 22 della legge 25 marzo 1926, n. 453, e 33 del relativo regolamento, si compone di un magistrato della carriera giudicante, di grado non inferiore al 5°, che la presiede, e di quattro membri: un magistrato del Ministero pubblico, di grado non inferiore al 6°, un professore di materie giuridiche presso una universita' del Regno, sia di ruolo che incaricato o libero docente, o presso un istituto superiore, sia di ruolo che incaricato, e due procuratori designati dalla Commissione Reale per l'ordine dei procuratori del capoluogo del distretto della Corte fra i procuratori che abbiano anzianita' d'iscrizione non inferiore a cinque anni e che all'atto della nomina si trovino iscritti nell'albo del capoluogo medesimo. I membri supplenti possono intervenire nella Commissione in sostituzione di qualsiasi dei membri effettivi".

Testo in vigore dal 6 febbraio 1930 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 febbraio 1930

Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 1929 al 6 febbraio 1930.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio D.L. 30 dicembre 1929, n. 2257

    Il Regio D.L. 30 dicembre 1929, n. 2257 ha disposto (con l'articolo unico, commi 1 e 2) che "La Commissione per gli esami di procuratore legale, di cui agli articoli 22 della legge 25 marzo 1926, n. 453, e 33 del relativo regolamento, si compone di un magistrato della carriera giudicante, di grado non inferiore al 5°, che la presiede, e di quattro membri: un magistrato del Ministero pubblico, di grado non inferiore al 6°, un professore di materie giuridiche presso una universita' del Regno, sia di ruolo che incaricato o libero docente, o presso un istituto superiore, sia di ruolo che incaricato, e due procuratori designati dalla Commissione Reale per l'ordine dei procuratori del capoluogo del distretto della Corte fra i procuratori che abbiano anzianita' d'iscrizione non inferiore a cinque anni e che all'atto della nomina si trovino iscritti nell'albo del capoluogo medesimo. I membri supplenti possono intervenire nella Commissione in sostituzione di qualsiasi dei membri effettivi".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-03-25;453~art22 · fonte del testo

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