Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 25 marzo 1926 al 16 dicembre 2010. 138 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il numero dei procuratori e' limitato per ciascun distretto di Corte d'appello.
tolto: Nel mese di ottobre di ciascun anno i singoli Consigli dell'ordine dei procuratori, tenuto conto del numero degli iscritti e del complesso degli atti giudiziari, indicheranno, con opinamento motivato, al Ministro per la giustizia il numero di coloro che potrebbero essere ammessi a far parte del Collegio nell'anno seguente. Il Ministro per la giustizia, sentite il Consiglio superiore forense, stabilita', entro il successivo mese di dicembre, il numero massimo dei nuovi procuratori che potranno essere iscritti nell'anno seguente negli albi di Collegi complessivamente compresi nel distretto di ciascuna Corte di appello e la loro ripartizione nei singoli albi.
tolto: Con lo stesso provvedimento saranno stabiliti i giorni in cui dovranno aver luogo gli esami di concorso, che si svolgeranno contemporaneamente in ciascuna sede di Corte di appello.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-03-25;453~art21 · fonte del testo
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