Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 giugno 1927 al 22 luglio 1929. Leggi il testo vigente →
[1]L'esame di concorso, di carattere prevalentemente pratico, sara' scritto ed orale.
[2]Le prove scritte saranno due, l'una per il diritto civile, commerciale e amministrativo, l'altra per la procedura civile e penale. La prova orale comprendera' diritto civile, commerciale, penale, amministrativo, finanziario, procedura civile e procedura penale.
[3]La Commissione esaminatrice sara' nominata dal Ministro della giustizia e si comporra' di cinque membri: un consigliere di Corte di appello, che ne sara' il presidente, un professore di ruolo di materie giuridiche in una delle Universita' del Legno e tre procuratori, designati nel proprio seno dal Consiglio dell'ordine dei procuratori del capoluogo del distretto della Corte.
[4]Le modalita' dell'esame saranno stabilite nel regolamento. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 12 maggio 1927, n. 753, convertito senza modificazioni dalla L. 29 novembre 1928, n. 2685, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il tema unico per ciascuna delle prove scritte che sono indicate nell'art. 22 della legge 25 marzo 1926, n. 453, verra' dal Ministero trasmesso ai primi presidenti delle Corti di appello".
Testo in vigore dal 7 giugno 1927 al 22 luglio 1929
