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L'ammissione di nuovi soci si effettua con la sottoscrizione di essi apposta nel libro dei soci, personalmente o mediante mandatario speciale. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno degli amministratori. Il socio che dichiara di non saper scrivere o non possa firmare per impedimento fisico, potra' apporre Il croce-segno alla presenza dei due soci che lo controfirmeranno. La loro firma sara' autenticata dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce. La cessazione per qualunque causa della qualita' di socio della Societa' deve essere annotata nel libro dei soci sotto la personale responsabilita' degli amministratori. Avra' gli stessi effetti di tale annotazione la notificazione del recesso fatta dal socio alla Societa' per atto di ufficiale giudiziario. La sottoscrizione apposta negli elenchi, che gli amministratori debbono trasmettere alla cancelleria del tribunale a norma dell'art. 9, produce gli stessi effetti di cui nei precedenti commi. ((I consorzi di credito a garanzia illimitata dovranno portare in uso, a partire dal 1° luglio 1934, il libro dei soci a termini dell'art. 140 del Codice di commercio. Il registro consorziale di cui al paragrafo 14 della legge 9 aprile 1873 B.L.I. n. 70, continuera' ad aver valore agli effetti dell'appartenenza dei soci alla societa' e del loro recesso per i soli soci iscritti in detto registro fino alla data del 30 giugno 1934)).
Testo in vigore dal 9 marzo 1934 al 16 dicembre 2009
