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L'ammissione di nuovi soci si effettua con la sottoscrizione di essi apposta nel libro dei soci, personalmente o mediante mandatario speciale. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno degli amministratori. Il socio che dichiara di non saper scrivere o non possa firmare per impedimento fisico, potra' apporre Il croce-segno alla presenza dei due soci che lo controfirmeranno. La loro firma sara' autenticata dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce. La cessazione per qualunque causa della qualita' di socio della Societa' deve essere annotata nel libro dei soci sotto la personale responsabilita' degli amministratori. Avra' gli stessi effetti di tale annotazione la notificazione del recesso fatta dal socio alla Societa' per atto di ufficiale giudiziario. La sottoscrizione apposta negli elenchi, che gli amministratori debbono trasmettere alla cancelleria del tribunale a norma dell'art. 9, produce gli stessi effetti di cui nei precedenti commi.
Testo in vigore dal 22 giugno 1932 al 9 marzo 1934
