Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1932
Confronto con la versione in vigore dal 22 giugno 1932 al 16 dicembre 2009. 109 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I soci sono tenuti alla sottoscrizione di almeno una quota di partecipazione al capitale sociale quale sara' stabilita dallo statuto. Essa non potra' in ogni caso essere inferiore aL. Ogni socio dovra' versare al momento della sua iscrizione almeno L. 50 del capitale sottoscritto. Il socio che entra nella Societa' gia' costituita, oltre all'importo della quota predetta, dovra' procedere ad un ulteriore versamento in relazione alla riserva esistente colle modalita', nella misura e nei termini fissati dagli organi della Societa' competenti a norma dello statuto sociale. La Societa' non puo' acquistare le quote dei soci, non puo' compensarle con le loro obbligazioni, ne' fare anticipazioni su di esse.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1932-06-06;656~art3 · fonte del testo
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