Art. 30 — Finanziamenti degli oneri previsti, nella prima applicazione della presente legge, relativamente a istituzione e gestione di scuole materne statali

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Gli oneri conseguenti alla prima applicazione della presente legge graveranno sui fondi previsti per la istituzione e la gestione della scuola materna statale dallo articolo 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 874, nonche' per i giardini d'infanzia, sui fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Testo in vigore dal 22 aprile 1968 al 9 gennaio 1969

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;444~art30 · fonte del testo

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