Art. 15 — Contributi per la costruzione di edifici per scuole materne

E' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi e 800 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65 da iscriversi in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per contributi da destinare alla costruzione di edifici per le scuole materne, a favore delle province, dei Comuni, degli Istituti pubblici di assistenza, beneficenza e loro consorzi, Enti e istituzioni che, nelle condizioni previste dalla legge, ne assumano l'onere. I contributi sono concessi sulla base di accertate condizioni di necessita' e di urgenza la' dove gli Enti e istituzioni predetti che gestiscono le scuole dimostrino di non poter provvedere con i fondi stanziati in bilancio alla, costruzione degli edifici per le scuole stesse. L'accertamento delle condizioni di necessita' ed urgenza e' devoluto al provveditore agli studi, d'intesa col prefetto. I contributi sono concessi nelle seguenti misure:

  • a)dalla meta' a due terzi della spesa riconosciuta necessaria per le scuole materne dell'Italia meridionale e insulare e dei comuni montani di cui alla legge 1 marzo 1957, n. 90;
  • b)da un terzo alla meta' della spesa riconosciuta necessaria per le scuole materne del restante territorio della Repubblica. Lo Stato si riserva la comproprieta' degli edifici di cui al presente articolo per la quota parte corrispondente al contributo concesso. La manutenzione degli edifici grava sugli enti e istituzioni che gestiscono le scuole (quale corrispettivo di locazione per la quota di proprieta' dello Stato). Il contributo puo' essere riscattato con quote ventennali senza interessi.5d
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 13 luglio 1965, n. 874

5d

La L. 13 luglio 1965, n. 874 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le provvidenze previste dagli articoli 14, primo e secondo comma, 15, 16, 28, 31, primo comma, 36 37, 40, 43 e 48 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per il triennio dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1965 e con scadenza a quest'ultima data, sono prorogate al 31 dicembre 1965."

Testo vigente dal 29 luglio 1965

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 29 luglio 1965

Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1962 al 29 luglio 1965.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 13 luglio 1965, n. 874

    La L. 13 luglio 1965, n. 874 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le provvidenze previste dagli articoli 14, primo e secondo comma, 15, 16, 28, 31, primo comma, 36 37, 40, 43 e 48 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per il triennio dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1965 e con scadenza a quest'ultima data, sono prorogate al 31 dicembre 1965."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art15 · fonte del testo

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