Art. 27 — Iscrizione all'albo - Trasferimenti

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I requisiti per l'iscrizione all'albo sono:

  • a)essere cittadino italiano o di uno Stato membro della Comunita' economica europea o cittadino di uno Stato con il quale esiste trattamento di reciprocita';
  • b)godere dei diritti civili;
  • c)avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare;
  • d)avere la residenza nella circoscrizione dell'ordine al cui albo si chiede di essere iscritti;
  • e)precisare il proprio stato giuridico-professionale. Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma dell'articolo 35, comma 2, comportano la radiazione dall'albo. Il consiglio dell'ordine delibera nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione; la delibera, adottata su relazione di un membro del consiglio dell'ordine, e' motivata. Qualora il consiglio dell'ordine non abbia provveduto entro il termine stabilito dal comma 3, l'interessato puo', entro i trenta giorni successivi, proporre ricorso, a norma dell'articolo 22, comma 1, lettera i), al consiglio dell'ordine nazionale che, richiamati gli atti, decide sulla domanda di iscrizione. Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilita' o di condotta puo' essere pronunciato solo dopo che l'interessato e' stato invitato a comparire davanti al consiglio Non e' consentita la contemporanea iscrizione a piu' albi. Nel caso di variazione dello stato giuridico-professionale e nel caso di trasferimento per mutamento di residenza, l'iscritto e' tenuto a darne comunicazione al consiglio dell'ordine, a mezzo di lettera raccomandata, entro sessanta giorni. Gli iscritti nell'albo che si trasferiscono all'estero possono conservare l'iscrizione all'albo dell'ordine nel quale figuravano iscritti prima dell'espatrio. Non e' consentito il trasferimento dell'iscrizione quando il richiedente e' sottoposto a procedimento penale o disciplinare, ovvero e' sospeso dall'albo.

Testo in vigore dal 27 gennaio 1994 al 8 maggio 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1994-01-18;59~art27 · fonte del testo

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