Art. 31 — Requisiti per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale. Abilitazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 marzo 1991 al 8 maggio 2010. Leggi il testo vigente →

(( Per essere iscritto nell'albo o nell'elenco speciale e' necessario:

  • a)essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunita' europee, ovvero italiano appartenente a territori non uniti politicamente allo Stato italiano, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocita'; b)godere dei diritti civili;
  • c)avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio nel cui albo o elenco speciale si chiede di essere iscritti;
  • d)essere in possesso del diploma di perito agrario;
  • e)avere conseguito l'abilitazione professionale. 2. L'abilitazione all'esercizio della libera professione e' subordinata al compimento di un periodo di pratica biennale presso un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o forestali iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio ovvero allo svolgimento per almeno tre anni di attivita' tecnico agricola subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale, ed al superamento al termine del biennio o del triennio di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni)) 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 21 febbraio 1991, n. 54

1

La L. 21 febbraio 1991, n. 54 ha disposto (con l'art. 10, 2 comma) che "Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano a partire dall'anno scolastico in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge. Sono valide a tutti gli effetti le iscrizioni all'albo professionale effettuate dai collegi prima di tale data, secondo le norme precedentemente in vigore."

Testo in vigore dal 14 marzo 1991 al 8 maggio 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 marzo 1991

Confronto con la versione in vigore dal 20 aprile 1968 al 14 marzo 1991. 57 parole tolte, 116 parole aggiunte in 6 capoversi.

a) essere cittadino italiano o aggiunto: di uno Stato membro delle Comunita' europee, ovvero italiano appartenente a territori non uniti politicamente tolto: all'Italia, ovvero aggiunto: allo Stato italiano, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocita';

c) tolto: essere di specchiata condotta morale;

tolto: d) avere conseguito il diploma di cui all'art. 1 per l'abilitazione all'esercizio della professione di perito agrario;

tolto: e) avere la residenza aggiunto: avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio nel cui albo o elenco speciale si chiede di essere iscrittitolto: . Non possono ottenere l'iscrizione nell'albo o nello elenco speciale coloro che hanno riportato condanna a pena che, a norma del presente ordinamento, comporta la radiazione dall'albo o dall'elenco speciale.aggiunto: ;

aggiunto: d) essere in possesso del diploma di perito agrario;

aggiunto: e) avere conseguito l'abilitazione professionale. 2. L'abilitazione all'esercizio della libera professione e' subordinata al compimento di un periodo di pratica biennale presso un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o forestali iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio ovvero allo svolgimento per almeno tre anni di attivita' tecnico agricola subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale, ed al superamento al termine del biennio o del triennio di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 21 febbraio 1991, n. 54

    La L. 21 febbraio 1991, n. 54 ha disposto (con l'art. 10, 2 comma) che "Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano a partire dall'anno scolastico in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge. Sono valide a tutti gli effetti le iscrizioni all'albo professionale effettuate dai collegi prima di tale data, secondo le norme precedentemente in vigore."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434~art31 · fonte del testo

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