Il mediatore marittimo che abbia subito una condanna per qualsiasi delitto non colposo o che si renda colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o, comunque, di fatti non conformi alla dignita' ed al decoro professionale, e' sottoposto a procedimento disciplinare. La giunta della camera di commercio nel cui ruolo l'incolpato e' iscritto, inizia il procedimento disciplinare d'ufficio, oppure su richiesta della commissione consultiva di cui all'articolo 13 o di qualsiasi interessato. Il mediatore marittimo che abbia subito un procedimento penale per qualsiasi delitto non colposo e' sottoposto a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, salvo il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non l'ha commesso. In ogni caso, non puo' essere inflitta alcuna sanzione disciplinare senza che l'incolpato sia stato citato a comparire davanti alla giunta, con l'assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni per essere sentito nelle sue discolpe. La giunta camerale, prima di emettere la sua pronuncia, deve chiedere il parere della commissione consultiva di cui all'articolo 13.

Testo vigente dal 29 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-12;478~art17 · fonte del testo

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