Il raccomandatario marittimo che viola il segreto professionale o che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della sua professione o comunque di fatti non conformi alla dignita' e al decoro professionale e' sottoposto a procedimento disciplinare. Le sanzioni disciplinari che la commissione di cui all'articolo 7 puo' infliggere, presa visione degli atti e dei documenti, assunte le informazioni del caso e sentito l'interessato, sono le seguenti:

  • a)richiamo verbale;
  • b)ammonimento scritto;
  • c)censura pubblica;
  • d)sospensione a tempo determinato non superiore a sei mesi;
  • e)radiazione dall'elenco con incameramento della cauzione. Per il mancato rispetto delle tariffe previste dall'articolo 16 nonche' delle norme previste dall'articolo 3 la commissione commina la sospensione a tempo determinato, non superiore a sei mesi. In caso di recidiva viene pronunciata la radiazione dall'elenco. La radiazione e' inoltre pronunciata contro il raccomandatario marittimo che sia stato condannato per uno dei delitti indicati nell'articolo 9, lettera d), oppure che abbia, con la sua condotta, compromesso gravemente la propria reputazione e la dignita' della professione. Le sanzioni di cui al precedente secondo comma, tranne quelle di cui alle lettere a) e b), sono comunicate, qualora siano divenute definitive, alle autorita' marittime competenti e pubblicate nell'albo della camera di commercio e nel Foglio degli annunci legali della provincia nella quale l'iscritto svolge la sua attivita'.

Testo vigente dal 22 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-04;135~art13 · fonte del testo

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