Art. 12 — Procedimento disciplinare

[1]Gli iscritti che si rendono colpevoli di abusi o di mancanze nell'esercizio della professione sono sottoposti o procedimento disciplinare, che puo' essere promosso su domanda di parte, su richiesta del pubblico ministero, ovvero d'ufficio.

[2]Il segretario del sindacato, verificati sommariamente i fatti e raccolte le opportune informazioni, nomina il relatore e fissa la data della seduta per la discussione. Ne informa quindi almeno dieci giorni prima l'incolpato affinche' possa presentare le sue giustificazioni.

[3]Nel giorno fissato il Direttorio, sentito il relatore e l'incolpato, adotta le proprie decisioni.

[4]Ove l'incolpato non si presenti o non faccia pervenire documenti a sua discolpa, ne' giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

Testo vigente dal 25 marzo 1942

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1942-02-09;194~art12 · fonte del testo

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