Art. 21 — Accompagnatori di media montagna

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Le regioni possono prevedere la formazione e l'abilitazione di accompagnatori di media montagna. L'accompagnatore di media montagna svolge in una zona o regione determinata le attivita' di accompagnamento di cui al comma 1 dell'articolo 2, con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi, e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attivita' di cui al presente articolo.

Testo in vigore dal 12 gennaio 1989 al 18 dicembre 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1989-01-02;6~art21 · fonte del testo

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