Art. 27 — Elezione del consiglio dell'ordine nazionale

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Per la designazione dei membri del consiglio dell'ordine nazionale, il consiglio di ogni ordine provinciale elegge un candidato che puo' essere anche scelto fra gli iscritti di altri ordini provinciali della categoria. La elezione e' adottata a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parita' di voti e' preferito il piu' anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianita' di iscrizione, il piu' anziano per eta'. ((La designazione ha luogo entro i trenta giorni antecedenti la data di scadenza del consiglio in carica)). ((A ciascun ordine spetta un voto sino a cento iscritti; da centouno a cinquecento iscritti, un voto piu' un voto ogni duecento iscritti o frazione di duecento oltre i primi cento; da cinquecentouno iscritti in poi, tre voti piu' un voto ogni trecento iscritti o frazione di trecento oltre i primi cinquecento)). In caso di parita' di voti si applica la disposizione di cui al primo comma. Ogni ordine comunica il risultato della votazione ad una commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta di cinque professionisti che, verificati il rispetto dei termini e la regolarita' delle operazioni elettorali, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione nel Bollettino del Ministero.

Testo in vigore dal 10 marzo 1992 al 26 agosto 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 marzo 1992

Confronto con la versione in vigore dal 21 gennaio 1976 al 10 marzo 1992. 46 parole tolte, 40 parole aggiunte.

… abbiano uguale anzianita' di iscrizione, il piu' anziano per eta'. La designazione ha luogo tolto: non prima del trentesimo e non dopo il quindicesimo giorno antecedente aggiunto: entro i trenta giorni antecedenti la data di scadenza del consiglio in carica. tolto: Nelle elezioni s'intende eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. A ciascun ordine spetta un voto tolto: per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento aggiunto: sino a cento iscritti; da centouno a cinquecento iscritti, un voto aggiunto: piu' un voto ogni duecento iscritti tolto: fino a seicento iscritti, ed aggiunto: o frazione di duecento oltre i primi cento; da cinquecentouno iscritti in poi, tre voti piu' un voto ogni trecento iscritti tolto: da seicento iscritti in poi aggiunto: o frazione di trecento oltre i primi cinquecento. In caso di parita' di voti si applica la disposizione di cui al …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1976-01-07;3~art27 · fonte del testo

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