Art. 27 — Elezione del consiglio del collegio nazionale

Per la designazione dei membri del consiglio del collegio nazionale, il consiglio di ogni collegio dei periti agrari designa fra gli iscritti nell'albo un candidato. La designazione ha luogo non prima dei trenta e non dopo i quindici giorni antecedenti la data di scadenza del consiglio in carica ed e' immediatamente comunicata ad una commissione nominata, ogni quinquennio, dal Ministro per la grazia e la giustizia.2 A ciascun consiglio del collegio spetta in relazione al numero degli iscritti nell'albo, un voto per ogni cinquanta o frazione di cinquanta iscritti fino a duecento ed un altro voto per ogni cento o frazione di cento iscritti da duecento in poi. La commissione prevista nel secondo comma del presente articolo e' composta da cinque periti agrari ed e' presieduta dal piu' anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianita', dal piu' anziano per eta'; le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario addetto all'ufficio delle libere professioni del Ministero per la grazia e la giustizia.2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59

2

Il D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ha disposto (con l'art. 53, comma 3) che l'espressione "Ministro di grazia e giustizia" ovunque ricorra e' sostituita dalla seguente "Ministro della giustizia" e che l'espressione "Ministero di grazia e giustizia" ovunque ricorra e' sostituita dalla seguente "Ministero della giustizia"..

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 maggio 2010

Confronto con la versione in vigore dal 14 marzo 1991 al 8 maggio 2010.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59

    Il D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ha disposto (con l'art. 53, comma 3) che l'espressione "Ministro di grazia e giustizia" ovunque ricorra e' sostituita dalla seguente "Ministro della giustizia" e che l'espressione "Ministero di grazia e giustizia" ovunque ricorra e' sostituita dalla seguente "Ministero della giustizia"..

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434~art27 · fonte del testo

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