Art. 98 — Servizio temporaneo presso altre Amministrazioni

Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con le Amministrazioni competenti, l'impiegato in disponibilita' puo' essere destinato a prestare servizio temporaneo presso altra Amministrazione con funzioni, adeguate alla sua qualifica. In questo caso esso percepisce gli assegni di attivita' inerenti alla sua qualifica. Ove, per il servizio temporaneo, l'impiegato sia destinato a sede diversa da quella cui era assegnato, gli compete il trattamento di missione secondo le leggi vigenti.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art98 · fonte del testo

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