Art. 170 — Criteri di valutazione per l'inquadramento nella carriera direttiva

Ai fini dell'inquadramento previsto dall'art. 166 sono sottoposti a giudizio tutti i funzionari con qualifica superiore a cancelliere o segretario di prima classe che ne facciano domanda entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bollettino contenente il decreto che indice lo scrutinio. La Commissione esprime il giudizio sulla idoneita' del funzionario all'inquadramento nella carriera direttiva valutando le categorie di titoli indicate nell'articolo 30 del presente ordinamento.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art170 · fonte del testo

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