Le giustificazioni debbono essere presentate, entro venti giorni dalla comunicazione delle contestazioni, all'ufficio del personale, dall'impiegato in servizio presso uffici diversi da quelli giudiziari, e al procuratore generale competente negli altri casi. Possono essere presentate anche al capo dell'ufficio presso il quale l'impiegato presta servizio, che deve apporvi la data di presentazione e curarne la immediata trasmissione all'ufficio competente. In tal caso l'interessato ha facolta' di consegnare le giustificazioni impiego chiuso, affinche' siano cosi' trasmesse all'ufficio competente. Il termine per la presentazione delle giustificazioni puo' essere prorogato per gravi motivi, ma per non piu' di quindici giorni, dall'ufficio del personale o dal procuratore generale. E' in facolta' dell'impiegato di rinunciare al termine, purche' lo dichiari espressamente per iscritto.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art131 · fonte del testo

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