[1](art. 50 della legge 2 marzo 1963, n. 307)

[2]Nel termine di venti giorni dalla comunicazione delle contestazioni, l'interessato deve presentare le proprie giustificazioni scritte all'organo che ha mosso le contestazioni, dichiarando, nel caso che sia stato deferito alla commissione provinciale, o a quella centrale, per gli uffici locali, se intende giustificarsi anche verbalmente, ed indicando il recapito al quale potranno essergli indirizzate le occorrenti comunicazioni. Entro il termine su indicato l'impiegato ha facolta' di prendere visione, presso il segretario della commissione, di tutti gli atti del procedimento e di chiederne copia. Il termine per la presentazione delle giustificazioni puo' essere prorogato dall'amministrazione per gravi motivi, e per non piu' di quindici giorni. E' in facolta' dell'incolpato di rinunciare al termine, purche' lo dichiari espressamente per iscritto. L'invito a presentarsi per le deduzioni orali deve essere spedito almeno venti giorni prima dell'audizione. L'organo giudicante deride anche quando l'interessato non risulti reperibile, o non abbia fatto pervenire in tempo utile le proprie deduzioni per iscritto, ovvero non si sia presentato ad esporle verbalmente.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art102 · fonte del testo

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