Il capo dell'ufficio, per gli impiegati addetti al Ministero o ad uffici diversi da quelli giudiziari, e i capi degli uffici giudiziari che hanno notizia di una infrazione disciplinare commessa da un impiegato dipendente, devono compiere sollecitamente gli accertamenti del caso e, quando ritengono che sia da infliggere una sanzione piu' grave della censura, trasmettono gli atti rispettivamente all'ufficio superiore del personale e al procuratore generale presso l'ufficio nel quale e' istituita la Commissione di disciplina competente a norma dell'art. 62, il quale ne da' comunicazione all'ufficio superiore del personale del Ministero di grazia e giustizia. L'ufficio superiore del personale o il procuratore generale che riceve la comunicazione o ha comunque notizia di una infrazione disciplinare commessa da un impiegato, svolti gli opportuni accertamenti preliminari, gli contesta subito gli addebiti invitandolo a presentare le giustificazioni. Il procedimento disciplinare puo' anche essere disposto dal Ministro.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art129 · fonte del testo

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