Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, la durata settimanale del lavoro ordinario del personale impiegatizio e salariato dei servizi esecutivi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e' stabilita in 41 ore dal 1 gennaio 1970 e in 40 ore dal 1 gennaio 1971. Per il personale dei rimanenti servizi delle aziende anzidette la durata settimanale del lavoro ordinario non puo' essere superiore a quella stabilita dal precedente comma. Restano ferme le norme relative all'orario d'obbligo giornaliero precedentemente in vigore ai soli fini della determinazione dei compensi per lavoro straordinario ed a cottimo di cui agli articoli 9 e 12 della legge 27 maggio 1961, n. 465, e successive modificazioni.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 dicembre 1980, n. 873

1

La L. 22 dicembre 1980, n. 873, ha disposto (con l'art.3, comma 1) che "La durata settimanale del lavoro ordinario del personale dei servizi esecutivi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, prevista dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1970, n. 27, e' ridotta da 40 a 39 ore a partire dal 1 settembre 1980."

Testo vigente dal 8 gennaio 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 8 gennaio 1981

Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1970 al 8 gennaio 1981.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 22 dicembre 1980, n. 873

    La L. 22 dicembre 1980, n. 873, ha disposto (con l'art.3, comma 1) che "La durata settimanale del lavoro ordinario del personale dei servizi esecutivi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, prevista dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1970, n. 27, e' ridotta da 40 a 39 ore a partire dal 1 settembre 1980."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;27~art1 · fonte del testo

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