Art. 2 — Orario d'obbligo di alcune particolari categorie di personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

((La durata settimanale del lavoro ordinario del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che espleta mansioni di radiotelegrafista, radiotelefonista e servizio informativo telefonico, con impiego di cuffia, e' stabilita in 36 ore)). Nell'articolo 6 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e' abrogato l'inciso: "anche non continuative".

Testo vigente dal 29 gennaio 1978

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Che cosa è cambiato dal 29 gennaio 1978

Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 1973 al 29 gennaio 1978. 29 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: L'orario giornaliero di servizioaggiunto: La durata settimanale del lavoro ordinario del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che espleta mansioni di radiotelegrafista, radiotelefonista e servizio informativo telefonico, con impiego di cuffia, e' tolto: stabilito in sei ore, salva l'applicazione dell'articolo 35, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 aggiunto: stabilita in 36 ore. Nell'articolo 6 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e' abrogato l'inciso: "anche non continuative".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1973-11-29;809~art2 · fonte del testo

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