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[1]I seguenti articoli del R. decreto-legge 16 luglio 1925, n. 1466, sono modificati come appresso:
[2]Art. 2. - La Milizia postale-telegrafica e' alla dipendenza disciplinare del Comando generale M.V.S.N. e per l'impiego tecnico dipende dal Ministero delle comunicazioni.
[3]Le ispezioni sono devolute al Comando generale M.V.S.N. che agira' in accordo col Ministro per le comunicazioni.
[4]Il comando dei reparti della Milizia postale-telegrafica e' affidato ad un ufficiale superiore della M.V.S.N. tratto dal personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.
[5]Art. 4. - Gli ufficiali assumono qualita' di ufficiali di polizia giudiziaria; i capi squadra e militi quella di agenti di polizia giudiziaria.
[6]Art. 5. - Le domande di ammissione nei quadri degli ufficiali della Milizia postale-telegrafica saranno sottoposte all'esame di una Commissione di accertamento che dovra' essere composta da un ufficiale della M.V.S.N. di grado corrispondente a generale di divisione del Regio esercito, presidente, designato dal Comando della M.V.S.N., dal comandante dei reparti postelegrafici e da un console della M.V.S.N. pure designato dal Comando generale della Milizia, membri.
[7]Art. 6. - Per le domande di ammissione a milite si osserveranno le disposizioni di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, sostituendo al console il comandante del reparto.
[8]Il giudizio del comandante del reparto sara' pero' sottoposto al comandante dei reparti della Milizia postale e telegrafica per la definitiva approvazione.
[9]Le promozioni del personale saranno fatte dal Comando generale della M.V.S.N. su proposta del comandante dei reparti della Milizia postale e telegrafica, previa approvazione del Ministro per le comunicazioni.
[10]Art. 7. - La Milizia postale-telegrafica sara' in massima costituita per ogni Provincia da un reparto di forza variabile.
[11]I reparti anzidetti saranno formati da elementi in servizio continuativo per determinati periodi e da forza in congedo od anche da sola forza in congedo.
[12]Il Ministro per le comunicazioni disporra' per la costituzione dei reparti in servizio continuativo nelle localita' ove lo ritenga opportuno determinandone la forza relativa; complessivamente pero' la forza in servizio continuativo per tutto il Regno non potra' superare il seguente organico:
[13]Ufficiali superiori a disposizione per le ispezioni: Console... N. 1 Seniore... » 1 Ufficiali inferiori addetti ai reparti: Capi manipolo o centurioni... » 78 Capi squadra e militi... » 520 ---- Totale... N. 600 ----
[14]Tutti gli altri ufficiali, capi squadra e militi della Milizia postale-telegrafica costituiscono la forza in congedo; essi presteranno servizio solo quando saranno chiamati alle armi.
[15]Art. 14. - Le indennita' di trasferta degli ufficiali della Milizia postale-telegrafica saranno quelle stabilite dai regolamenti postali-telegrafici.
[16]Le indennita' stesse saranno invece quelle del grado militare quando quelle spettanti per il grado civile sono di misura inferiore.
[17]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[18]Data a Roma, addi' 8 luglio 1929 - Anno VII
[19]VITTORIO EMANUELE.
[20]Mussolini - Mosconi - Ciano - Rocco.
[21]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 9 agosto 1929 al 16 dicembre 2009
