Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1929 al 16 dicembre 2009. 509 parole tolte, 20 parole aggiunte in 21 capoversi.
tolto: I seguenti articoli del R. decreto-legge 16 luglio 1925, n. 1466, sono modificati come appresso:
tolto: Art. 2. - La Milizia postale-telegrafica e' alla dipendenza disciplinare del Comando generale M.V.S. N. e per l'impiego tecnico dipende dal Ministero delle comunicazioni.
tolto: Le ispezioni sono devolute al Comando generale M.V.S.N. che agira' in accordo col Ministro per le comunicazioni.
tolto: Il comando dei reparti della Milizia postale-telegrafica e' affidato ad un ufficiale superiore della M.V.S.N. tratto dal personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.
tolto: Art. 4. - Gli ufficiali assumono qualita' di ufficiali di polizia giudiziaria; i capi squadra e militi quella di agenti di polizia giudiziaria.
tolto: Art. 5. - Le domande di ammissione nei quadri degli ufficiali della Milizia postale-telegrafica saranno sottoposte all'esame di una Commissione di accertamento che dovra' essere composta da un ufficiale della M.V.S.N. di grado corrispondente a generale di divisione del Regio esercito, presidente, designato dal Comando della M.V.S.N., dal comandante dei reparti postelegrafici e da un console della M.V.S. N. pure designato dal Comando generale della Milizia, membri.
tolto: Art. 6. - Per le domande di ammissione a milite si osserveranno le disposizioni di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, sostituendo al console il comandante del reparto.
tolto: Il giudizio del comandante del reparto sara' pero' sottoposto al comandante dei reparti della Milizia postale e telegrafica per la definitiva approvazione.
tolto: Le promozioni del personale saranno fatte dal Comando generale della M.V.S.N. su proposta del comandante dei reparti della Milizia postale e telegrafica, previa approvazione del Ministro per le comunicazioni.
tolto: Art. 7. - La Milizia postale-telegrafica sara' in massima costituita per ogni Provincia da un reparto di forza variabile.
tolto: I reparti anzidetti saranno formati da elementi in servizio continuativo per determinati periodi e da forza in congedo od anche da sola forza in congedo.
tolto: Il Ministro per le comunicazioni disporra' per la costituzione dei reparti in servizio continuativo nelle localita' ove lo ritenga opportuno determinandone la forza relativa; complessivamente pero' la forza in servizio continuativo per tutto il Regno non potra' superare il seguente organico:
tolto: Ufficiali superiori a disposizione per le ispezioni: Console... N. 1 Seniore... » 1 Ufficiali inferiori addetti ai reparti: Capi manipolo o centurioni... » 78 Capi squadra e militi... » 520 ---- Totale... N. 600 ----
tolto: Tutti gli altri ufficiali, capi squadra e militi della Milizia postale-telegrafica costituiscono la forza in congedo; essi presteranno servizio solo quando saranno chiamati alle armi.
tolto: Art. 14. - Le indennita' di trasferta degli ufficiali della Milizia postale-telegrafica saranno quelle stabilite dai regolamenti postali-telegrafici.
tolto: Le indennita' stesse saranno invece quelle del grado militare quando quelle spettanti per il grado civile sono di misura inferiore.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 8 luglio 1929 - Anno VII
tolto: VITTORIO EMANUELE.
tolto: Mussolini - Mosconi - Ciano - Rocco.
tolto: Visto, il Guardasigilli: Rocco.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1929-07-08;1373~art2 · fonte del testo
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