Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1929 al 16 dicembre 2009. 432 parole tolte, 20 parole aggiunte in 16 capoversi.
tolto: I seguenti articoli del R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 1174, sono modificati come appresso:
tolto: Art. 3. - La Milizia ferroviaria e' alla dipendenza disciplinare del Comando generale della M.V.S. N. e per l'impiego tecnico dipende dal Ministero delle comunicazioni.
tolto: Le ispezioni sono devolute al Comando generale M.V.S.N. che agira' in accordo col Ministro per le comunicazioni.
tolto: Art. 6. - Le domande di ammissione nei quadri degli ufficiali della Milizia ferroviaria saranno sottoposte all'esame di una Commissione di accertamento che dovra' essere composta da un ufficiale della M.V.S.N. di grado corrispondente a generale di divisione del Regio esercito, presidente, designato dal Comando della M.V.S.N., dal comandante del gruppo legioni ferrovieri e da un console della M.V.S. N., pure designato dal Comando generale della Milizia, membri.
tolto: Art. 7. - L'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
tolto: « Le promozioni del personale della Milizia ferroviaria saranno fatte dal Comando generale della M.V.S.N., su proposta del comandante del gruppo legioni ferroviarie, previa approvazione del Ministro per le comunicazioni ».
tolto: Art. 9. - La gerarchia della Milizia ferroviaria e' quella stessa della M.V.S.N.
tolto: Il comandante del gruppo legioni ferroviarie riveste il grado di console generale.
tolto: Art. 10. - Gli ufficiali ed i militi della Milizia ferroviaria sono tratti esclusivamente dal personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato che ne faccia domanda ed abbia i requisiti di cui agli articoli 6 e 7 del R. decreto 4 agosto 1924, n. 1292, e che in base ai precedenti servizi ferroviari risultino idonei ai comandi ed incarichi ad essi affidati.
tolto: Fanno parte dello stato maggiore del gruppo: il comandante del gruppo legioni ferroviarie, un console a disposizione per le ispezioni, il capo di stato maggiore, il sotto capo e due ufficiali inferiori addetti. Questi possono essere scelti anche fra gli ufficiali della M.V.S.N. non dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
tolto: Art. 11. - Il comandante del gruppo legioni ferroviarie, gli ufficiali, capi squadra e militi del predetto Comando di gruppo, nonche' il personale addetto ai Comandi di legione, di coorte e di stazione faranno servizio permanente o continuativo, secondo le disposizioni di Sua Eccellenza il Ministro per le comunicazioni, previ accordi col Comando generale della M.V.S.N.
tolto: Tutti gli altri ufficiali, capi squadra e militi della Milizia ferroviaria costituiscono la forza in congedo; essi presteranno servizio solo quando saranno chiamati alle armi.
tolto: Art. 13. - E' soppresso.
tolto: Art. 14. - E' soppresso.
tolto: Art. 15. - La dizione « Luogotenente generale, L. 17 » viene sostituita con la seguente: « Console generale, L. 15 ».
tolto: Art. 17. - Il secondo comma e' soppresso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1929-07-08;1373~art1 · fonte del testo
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