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[1]I seguenti articoli del R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 1174, sono modificati come appresso:
[2]Art. 3. - La Milizia ferroviaria e' alla dipendenza disciplinare del Comando generale della M.V.S.N. e per l'impiego tecnico dipende dal Ministero delle comunicazioni.
[3]Le ispezioni sono devolute al Comando generale M.V.S.N. che agira' in accordo col Ministro per le comunicazioni.
[4]Art. 6. - Le domande di ammissione nei quadri degli ufficiali della Milizia ferroviaria saranno sottoposte all'esame di una Commissione di accertamento che dovra' essere composta da un ufficiale della M.V.S.N. di grado corrispondente a generale di divisione del Regio esercito, presidente, designato dal Comando della M.V.S.N., dal comandante del gruppo legioni ferrovieri e da un console della M.V.S.N., pure designato dal Comando generale della Milizia, membri.
[5]Art. 7. - L'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
[6]« Le promozioni del personale della Milizia ferroviaria saranno fatte dal Comando generale della M.V.S.N., su proposta del comandante del gruppo legioni ferroviarie, previa approvazione del Ministro per le comunicazioni ».
[7]Art. 9. - La gerarchia della Milizia ferroviaria e' quella stessa della M.V.S.N.
[8]Il comandante del gruppo legioni ferroviarie riveste il grado di console generale.
[9]Art. 10. - Gli ufficiali ed i militi della Milizia ferroviaria sono tratti esclusivamente dal personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato che ne faccia domanda ed abbia i requisiti di cui agli articoli 6 e 7 del R. decreto 4 agosto 1924, n. 1292, e che in base ai precedenti servizi ferroviari risultino idonei ai comandi ed incarichi ad essi affidati.
[10]Fanno parte dello stato maggiore del gruppo: il comandante del gruppo legioni ferroviarie, un console a disposizione per le ispezioni, il capo di stato maggiore, il sotto capo e due ufficiali inferiori addetti. Questi possono essere scelti anche fra gli ufficiali della M.V.S.N. non dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
[11]Art. 11. - Il comandante del gruppo legioni ferroviarie, gli ufficiali, capi squadra e militi del predetto Comando di gruppo, nonche' il personale addetto ai Comandi di legione, di coorte e di stazione faranno servizio permanente o continuativo, secondo le disposizioni di Sua Eccellenza il Ministro per le comunicazioni, previ accordi col Comando generale della M.V.S.N.
[12]Tutti gli altri ufficiali, capi squadra e militi della Milizia ferroviaria costituiscono la forza in congedo; essi presteranno servizio solo quando saranno chiamati alle armi.
[13]Art. 13. - E' soppresso.
[14]Art. 14. - E' soppresso.
[15]Art. 15. - La dizione « Luogotenente generale, L. 17 » viene sostituita con la seguente: « Console generale, L. 15 ».
[16]Art. 17. - Il secondo comma e' soppresso.
Testo in vigore dal 9 agosto 1929 al 16 dicembre 2009
