Art. 70 — Disciplina e procedimento disciplinare

Il Governo della Repubblica e' delegato a provvedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge ordinaria, alla determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e alla regolamentazione del relativo procedimento, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

  • 1)previsione delle seguenti sanzioni disciplinari in ordine crescente di gravita': richiamo orale, richiamo scritto, pena pecuniaria, deplorazione, sospensione dal servizio, destituzione;
  • 2)indicazione per ciascuna sanzione delle trasgressioni per le quali e' inflitta, e graduazione delle sanzioni rispetto alla gravita' delle trasgressioni, tenuto conto delle particolari esigenze di servizio;
  • 3)previsione della pena pecuniaria in misura non superiore a cinque trentesimi della retribuzione mensile e della possibilita' di sostituirla, per gli allievi degli istituti di istruzione, con la consegna in istituto per un periodo non superiore a cinque giorni;
  • 4)previsione che la deplorazione, cumulabile anche con la pena pecuniaria, comporti il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione della classe di stipendio superiore;
  • 5)previsione che la sospensione dal servizio non sia di durata superiore a sei mesi, vada dedotta dal computo dell'anzianita', comporti la privazione della retribuzione mensile, salva la concessione di un assegno alimentare pari alla meta' di questa, nonche' un ritardo fino a tre anni nelle promozioni o nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione di una classe superiore di stipendio;
  • 6)previsione che la destituzione venga inflitta per mancanze la cui gravita', desunta dalla specie o dalla reiterazione dei comportamenti in contrasto con i doveri e le esigenze del servizio di polizia, renda incompatibile la permanenza del responsabile nell'Amministrazione della pubblica sicurezza; previsione della destituzione di diritto a seguito di condanna definitiva per gravi delitti non colposi, di interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o di applicazione di una misura di sicurezza o di prevenzione;
  • 7)regolamentazione del procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari secondo i seguenti criteri: determinazione degli organi competenti ad infliggere la sanzione; obbligo di motivazione della stessa; facolta' dell'interessato di ricorrere avverso la sanzione inflitta; determinazione degli organi per il riesame delle sanzioni e lo svolgimento degli accertamenti necessari; previsione che detti organi abbiano carattere collegiale per le sanzioni piu' gravi della pena pecuniaria; presenza in tali organi di una rappresentanza del personale designata dai sindacati di polizia piu' rappresentativi; garanzia del contraddittorio; facolta' dell'inquisito, per le sanzioni piu' gravi della deplorazione, di farsi assistere da un difensore appartenente all'Amministrazione della pubblica sicurezza; previsione che gli accertamenti per le trasgressioni comportanti le sanzioni disciplinari della sospensione dal servizio e della destituzione vengano svolti da superiori gerarchici appartenenti a servizio diverso da quello dell'inquisito;
  • 8)previsione che, in caso di procedimento disciplinare connesso con procedimento penale, il primo rimanga sospeso fino all'esito del secondo; previsione dei casi di sospensione cautelare dalle funzioni in pendenza di procedimento penale;
  • 9)previsione dei casi e delle modalita' di riapertura dei procedimenti disciplinari;
  • 10)previsione di norme transitorie per il trasferimento ai nuovi organi disciplinari dei procedimenti pendenti alla entrata in vigore delle norme delegate.

Testo vigente dal 10 aprile 1981

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 604/1987

    Parametro
    23 dicembre 1987

    Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 ("Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti") e 70, n. 8, della l. 1° aprile 1981, n. 121 ("Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"), sollevate c…

    Art. 27 cost. · Art. 97 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art70 · fonte del testo

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