Art. 107 — Passaggio ad altre amministrazioni civili o ad altri corpi militari dello Stato

Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria per l'eventuale passaggio degli attuali appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza ad altre amministrazioni dello Stato e degli attuali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ad altri corpi militari dello Stato, con l'osservanza dei seguenti criteri:

  • 1)consentire agli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza, provenienti dal soppresso ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza e dal Corpo di polizia femminile conservando le posizioni giuridiche ed economiche conseguite, il passaggio all'Amministrazione civile dell'interno e ad altre amministrazioni dello Stato, salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione ricevente;
  • 2)consentire agli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza provenienti dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ivi compresi gli ufficiali nelle posizioni di ausiliaria e riserva, rimanendo questi nelle stesse posizioni, il passaggio, conservando le posizioni giuridiche ed economiche conseguite, in altre forze di polizia, da individuarsi secondo modalita' e criteri determinati di concerto fra i Ministri interessati, salvaguardando in ogni caso i diritti e le posizioni del personale delle amministrazioni riceventi. Agli ufficiali nelle posizioni di ausiliaria e di riserva il passaggio e' consentito nella stessa posizione anche alle armi e corpi di provenienza;
  • 3)possibilita', per gli aventi diritto, di esercitare le facolta' di cui sopra non oltre tre mesi dall'attuazione dei decreti delegati di cui agli articoli 36 e 40 della presente legge.

Testo vigente dal 10 aprile 1981

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art107 · fonte del testo

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