Corte costituzionale

Ordinanza n. 604/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/12/1987 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9 del d.P.R.

25 ottobre 1981, n. 737 ("Sanzioni disciplinari per il personale

dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei

relativi procedimenti") e 70, n. 8, della legge 1° aprile 1981, n.

121 ("Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica

sicurezza"), promosso con ordinanza emessa il 14 luglio 1983 dal

T.A.R. della Liguria, iscritta al n. 89 del registro ordinanze 1984 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 169 dell'anno

1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria,

con ordinanza 14 luglio 1983, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 27, secondo comma, e 97,

primo comma, Cost., dell'art. 9 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737

("Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di

pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti"),

nella parte in cui dispone che l'appartenente ai ruoli

dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, sottoposto a

procedimento penale per uno dei delitti indicati all'art. 8 della

stessa legge, deve essere sospeso;

che il predetto Tribunale amministrativo, con la medesima

ordinanza ha sollevato anche questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma,

Cost., dell'art. 70, n. 8, della legge 1° aprile 1981, n. 121 ("Nuovo

ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza") - nella

parte in cui demanda al legislatore delegato "la previsione dei casi

di sospensione cautelare dalle funzioni in pendenza di procedimento

penale" senza ulteriore precisazione di criteri direttivi al riguardo

- e dell'art. 9 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, nella parte in

cui con esso si è data attuazione a tale delega;

che il giudice a quo reputa che il vizio di incostituzionalità

sia determinato dalla genericità della formulazione della norma, la

quale consentirebbe di applicare la sospensione cautelare

obbligatoria dal servizio del personale appartenente ai ruoli della

P.S. anche in pendenza di procedimenti penali allo stadio iniziale e

comunque non caratterizzati dall'acquisizione di sufficienti elementi

di colpevolezza a carico dell'imputato;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate;

Considerato che la questione appare palesemente inammissibile in

quanto, da un lato il giudice a quo, con il prospettare varie

soluzioni per eliminare la dedotta illegittimità costituzionale ha

omesso di precisare con esattezza il petitum (cfr. al riguardo ord.

19 novembre 1987, n. 406);

che, d'altro canto, la individuazione della fase del

procedimento cui imputare l'effetto della sospensione obbligatoria

del dipendente, si riconduce a scelte non necessariamente univoche

né prive di margini di discrezionalità, come tali demandate al

legislatore ordinario (cfr. Sentenza 28 gennaio 1986, n. 14);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 9 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737

("Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di

pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti") e

70, n. 8, della l. 1° aprile 1981, n. 121 ("Nuovo ordinamento

dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"), sollevate con

l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 27, 97, 76 e

77 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:604 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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