Art. 40 — Ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno

In relazione alla particolarita' dei compiti attribuiti dalle vigenti disposizioni e dalla presente legge all'Amministrazione civile dell'interno, anche per l'attivita' di supporto degli uffici centrali e periferici del Ministero dipendenti dalle autorita' di pubblica sicurezza, il Governo della Repubblica e' delegato a provvedere, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, con decreto avente valore di legge ordinaria, alla determinazione dell'ordinamento del personale ed all'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile dell'interno, osservando i seguenti principi e criteri direttivi. Ferma restando nei confronti del predetto personale l'applicazione dei principi generali dell'ordinamento del pubblico impiego statale, devono essere dettate norme, nei limiti dei presupposti indicati nel comma precedente e sentite le organizzazioni sindacali piu' rappresentative sul piano nazionale, per la ristrutturazione e la dotazione organica delle carriere ausiliarie, esecutive, di concetto e direttive, che, fatte salve le posizioni giuridiche acquisite dal personale in servizio, dovranno essere sostituite ciascuna da una o piu' qualifiche funzionali adeguando il numero dei posti dirigenziali della carriera di ragioneria alle esigenze di funzionamento degli uffici. Con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente sono riordinati i ruoli del personale operaio, ivi compresi il ruolo degli operai permanenti delle scuole di polizia e il ruolo degli operai dei magazzini del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Sono altresi' definite le qualifiche di mestiere, i relativi organici e le norme di inquadramento del personale con mansioni operaie da utilizzare in modo continuativo presso le comunita' della Polizia di Stato. Sono dettate speciali norme che escludano ogni tipo di mobilita' esterna all'Amministrazione, salvo quella derivante dal comando o dal collocamento fuori ruolo. Sono dettate, sentite le organizzazioni sindacali, norme che, nel rispetto delle liberta' sindacali, consentano di evitare turbative alla continuita' dei servizi essenziali per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai quali siano preposti o addetti i dipendenti dell'Amministrazione civile dell'interno. Le norme delegate stabiliscono il quadro dei servizi essenziali la cui interruzione pregiudichi la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Testo vigente dal 10 aprile 1981

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art40 · fonte del testo

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